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D.Lvo 17/03/1995 n. 158

Art. 23. Riunioni di imprese

1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del primo comma, si considerano associazioni di imprenditori:

a) le imprese individuali, riunite, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240.

3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al secondo comma è vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i

4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del secondo comma.

5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del secondo comma, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

7. La violazione della disposizione di cui al sesto comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

11. Il rapporto di mandato non determina di per sè associazione od organizzazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

12. Salvo quanto previsto al tredicesimo comma, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406.

14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.

15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, inabilitazione o interdizione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.

Art. 24. Aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'oneri o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare. Negli appalti di lavori i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 29, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un concorrente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti; in tal caso essi indicano, nel capitolato d'oneri, la possibilità di presentare varianti, nonché le condizioni minime che tali varianti devono rispettare e le relative modalità di presentazione.

4. I soggetti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta solo per il fatto che essa è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

Art. 25. Offerte anormalmente basse

1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.

2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione Europea a norma del paragrafo 3 dell'art. 88, già art. 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione Europea.

Art. 26. Offerte originarie da Paesi terzi

1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei Paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti Paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi dell'Italia nei confronti dei Paesi stessi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi, determinati conformemente al regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27-6-1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 3860/87, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti di telecomunicazioni.

3. Fatto salvo il quarto comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'art. 24, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del secondo comma. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3%.

4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del terzo comma, quando la sua accettazione obbligherebbe il soggetto aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche di manutenzione o di utilizzazione o costi sproporzionati.

5. Per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al secondo comma, sono esclusi i Paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni del presente decreto è stato esteso con decisione del Consiglio della Comunità Europea conformemente al primo comma.

Art. 27. Conservazione degli atti

1. In merito ad ogni appalto, i soggetti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'art. 19;

c) il ricorso a procedure senza indizione di gara preliminare conformemente all'art. 13;

d) il ricorso alle deroghe specificamente previste dal presente decreto;

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo il soggetto aggiudicatore possa fornirle alla Commissione CE, su richiesta di quest'ultima.

3. I soggetti aggiudicatori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX:

a) informano sollecitamente i concorrenti, che abbiano avanzato apposita istanza per iscritto, circa i motivi della loro esclusione dalle gare, ovvero circa le ragioni della esclusione delle loro offerte;

b) nel caso di richieste avanzate per iscritto da concorrenti che abbiano avanzato offerte ammissibili, comunicano loro il nominativo dell'aggiudicatario e le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta risultata aggiudicataria.

4. Possono essere motivatamente omesse alcune informazioni di cui al terzo comma, lettera b), relative all'aggiudicazione dell'appalto, se sono:

a) di ostacolo all'applicazione di norme di legge;

 

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